Collegamento tra Registratori Telematici e POS

Informazioni utili

Gentile cliente,
la Legge Finanziaria 2025 approvata lo scorso anno, ha introdotto l’obbligo del collegamento tra i Registratori di cassa Telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronici (POS fisici e soluzioni digitali alternative).

L’art. 1 comma 73 della predetta legge prevede infatti che:

“Lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri”.

Lo scopo è quello di rilevare l’eventuale incoerenza tra incassi elettronici e i documenti commerciali (“scontrini”) effettivamente emessi dall’esercente.

Il provvedimento n. 424470 del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 31 ottobre 2025 dispone che il collegamento tra RT e POS sarà di tipo logico e non più di tipo fisico/tecnico come l’analisi letterale del disposto normativo sopra riportato avrebbe fatto supporre.

Per l’esercente sarà quindi sufficiente accedere al portale Fatture e Corrispettivi e da lì associare la matricola del registratore fiscale ai dati che identificano gli strumenti di pagamento elettronico in dotazione.

PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI

L’operazione deve essere seguita dal vostro commercialista o da chi gestisce la parte fiscale del vostro esercizio, Bluetech non è coinvolta in questo tipo di procedura e non possiede le credenziali di accesso a questo servizio.

L’Agenzia comunica che le nuove funzionalità saranno rese disponibili sul portale solo a partire dai primi giorni del mese di marzo 2026 e la comunicazione degli strumenti di pagamento già esistenti al 31 gennaio 2026 deve essere eseguita entro 45 giorni dall’effettiva pubblicazione delle novità sul sito AdE. 

Una volta a regime con i servizi del portale, la prima associazione o le variazioni (es sostituzione di un POS difettoso o guasto) dovranno essere comunicate nella finestra compresa tra il sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettivo utilizzo dello strumento e l’ultimo giorno lavorativo del mese.